Regolamento Interno F.I.M.
F.I.M. ENTE ACCREDITATO DAL MIM-DIR 170/2016 – Iscritto al MIMIT
INDICE GENERALE – Aggiornato al 28/03/2026
ART. 1 OGGETTO
ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2.1 Descrizione
2.2 Chi è il musicoterapeuta
2.3 Cosa fa il musicoterapeuta
2.4 Obiettivi e modalità di intervento
ART. 3 I SOCI
3.1 Socio ordinario
3.2 Altre categorie di socio F.I.M.
3.3 Inadempienze
ART. 4 MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ELENCO PROFESSIONISTI F.I.M.
4.1 Requisiti di accesso e mantenimento per il musicoterapeuta F.I.M. non certificato
4.2 Requisiti di accesso e mantenimento per il musicoterapeuta F.I.M. certificato UNI 11592
4.3 Requisiti di accesso e mantenimento per il musicoterapeuta F.I.M. certificato UNI 11592 – formatore
4.4 Requisiti di accesso e mantenimento per il musicoterapeuta F.I.M. certificato UNI 11592 – supervisore
4.5 Requisiti di accesso e mantenimento per il professionista F.I.M. collaboratore (coterapeuta)
4.6 Requisiti di accesso e mantenimento per il professionista F.I.M. collaboratore – formatore
4.7 Requisiti di accesso e mantenimento per il professionista F.I.M. collaboratore -supervisore
ART. 5 PRESIDENTE ONORARIO
ART. 6 DISPOSIZIONI PER I TIROCINANTI
ART. 7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TECNICO-SCIENTIFICA
7.1 Direttivo
7.2 Commissione scientifica
ART. 8 COLLEGIO DEI GARANTI
ART. 9 RICHIESTA DI PATROCINIO
9.1 Criteri
9.2 Procedimento
ART. 1 OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina gli aspetti della vita associativa non espressamente o diffusamente regolati dallo Statuto della F.I.M., dalle norme del Codice civile e dalle leggi in materia ed è vincolante per tutti gli associati.
ART. 2 DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
2.1 Descrizione
Il termine musicoterapia, coniato negli U.S.A. all’inizio del XX sec., è utilizzato nei Paesi dell’Europa e del mondo. Dall’ottobre 2015 la musicoterapia in Italia, in base alla legge 4/2013, è regolamentata secondo la norma UNI 11592 sulle Artiterapie.
La Musicoterapia Umanistica, sviluppatasi in Italia grazie a Giulia Cremaschi Trovesi, è un approccio multidisciplinare basato sugli studi musicali accademici. Il suo modello teorico si fonda sulla fisica acustica, sulla filosofia umanistica, sulla pedagogia e pedagogia musicale. La pratica vocale e strumentale viene utilizzata per creare e favorire la relazione e la comunicazione che affondano le proprie radici nell’epistemologia della musica.
La musicoterapia si colloca nell’ambito delle discipline artistiche, educative e formative (vedi art. 3 dello statuto F.I.M.; vedi Norma UNI 11592 del 2015 sulle Artiterapie, pag.2, nota 1 a piè di pagina).
Lo strumento di lavoro che crea il contatto con la persona nelle varie fasi della vita (gestazione, infanzia, adolescenza, giovinezza, età adulta, vecchiaia) è l’improvvisazione musicale comunicativa.
L’epistemologia della musica è lo studio dei fondamenti del canto, del “fare musica”, della danza, della parola, della scrittura (suono, gesto, segno), nella dialettica filogenesi (storia dell’umanità) e ontogenesi (storia di ogni singola persona).
Lo studio, in costante evoluzione, comporta per il musicoterapeuta la formazione permanente (Lifelong Learning) e per il formatore l’approfondimento della ricerca in quanto “Studioso in musicoterapia”. La formazione in musicoterapia richiede l’“apprendistato” che il musicoterapeuta effettua operando a fianco del suo formatore.
2.2 Chi è il musicoterapeuta
Il musicoterapeuta è un professionista che, attraverso il “fare musica” con gli strumenti musicali adeguati a ogni situazione, crea momenti di ascolto, condivisione, gioia partecipativa, utilizzando le conoscenze, le abilità e le competenze che ha acquisito nell’improvvisare comunicativo.
La conoscenza approfondita della musica (polifonia, armonia, ecc), posta in relazione all’euritmia (ordine suoni – ritmi – movimento), all’eutonia (tonicità emotivo – corporea), all’eufonia (armoniosità della voce), caratterizza la “musicoterapia umanistica”.
2.3 Cosa fa il musicoterapeuta
Il musicoterapeuta può:
_ entrare nelle classi di ogni ordine e grado, per favorire gli inserimenti e l’integrazione di alunni con disabilità, operare con bambini piccolissimi (nidi d’infanzia), con donne nel periodo della gestazione e della cura dei neonati, con lattanti, con la primissima infanzia, con adolescenti, con persone adulte o anziane per il mantenimento del benessere delle condizioni psicofisiche e l’evolversi armonico delle capacità comunicative;
_ operare con persone le cui diagnosi sono state emesse dai servizi sanitari competenti e responsabili dei percorsi terapeutici, dialogando con gli specialisti in incontri d’équipe;
_ operare con altri professionisti, in strutture pubbliche o private (scolastiche, sanitarie, ecc.), dialogare con gli specialisti negli incontri d’equipe.
2.4 Obiettivi e modalità di intervento
Il musicoterapeuta può collaborare con altri professionisti, in equipe prestabilite oppure in lavori di rete. La sua professionalità è finalizzata a favorire e facilitare le persone con gravi difficoltà nella gestualità, nel movimento, nell’uso della voce, nel “fare musica”, affinché possano ampliare le loro esperienze, i loro apprendimenti e le loro possibilità espressive e comunicative.
In relazione alla formazione specifica e all’ambito professionale di provenienza, gli obiettivi e le modalità varieranno, rimanendo al contempo sempre coerenti con le basi scientifiche e i principi teorici del musicoterapeuta ma sapendoli amplificare e indirizzare verso il conseguimento del benessere della persona in carico.
ART. 3 I SOCI
Come prevede lo Statuto possono far parte della F.I.M., quali associati, le persone fisiche maggiorenni, gli enti che condividono gli scopi associativi e culturali della F.I.M. e che non hanno riportato, né hanno pendenti, procedimenti o condanne penali.
Sono previste le seguenti categorie:
- socio ordinario;
- socio musicoterapeuta F.I.M. non certificato;
- socio musicoterapeuta F.I.M. certificato UNI;
- socio musicoterapeuta F.I.M. certificato UNI – formatore;
- socio musicoterapeuta F.I.M. certificato UNI – supervisore;
- socio professionista F.I.M. collaboratore;
- socio professionista F.I.M. collaboratore – formatore;
- socio professionista F.I.M. collaboratore – supervisore.
L’ammissione alla F.I.M. è subordinata all’accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata dall’interessato. Una volta ricevuta – via posta elettronica – comunicazione di approvazione della domanda di iscrizione, il candidato può procedere al pagamento della quota associativa F.I.M.
In base a quanto previsto dalle disposizioni legislative (art. 5 legge 4/2013) sarà tenuto e pubblicato sul sito un elenco degli associati.
3.1 Socio ordinario
Possono far parte dell’Associazione, quali soci ordinari:
_ i musicoterapeuti e gli allievi di corsi di musicoterapia che seguono un percorso di studi e di formazione coerente con gli intendimenti della F.I.M.;
_ i professionisti che favoriscono gli studi e l’applicazione della musicoterapia, impegnati nello studio e nella ricerca in ambito musicoterapico e che condividono gli orientamenti generali della F.I.M., impegnandosi a partecipare attivamente alla vita associativa;
_ tutti coloro che sostengono e condividono le attività e le finalità dell’Associazione;
_ le associazioni, i gruppi, le organizzazioni, i centri di studio di musicoterapia, le scuole di musica, le cooperative e le organizzazioni, anche straniere, che prevedano lo svolgimento di attività e/o di studi in musicoterapia coerenti con gli orientamenti generali della F.I.M.
Per aderire alla F.I.M. è necessario conoscere e condividere lo Statuto, i Documenti Costitutivi, il Codice Deontologico e il Regolamento interno.
Per quel che riguarda in generale diritti ed obblighi degli associati si rimanda a quanto indicato all’art. 10 dello Statuto.
3.2. Altre categorie di socio F.I.M.
Per tutte le altre categorie di socio si rimanda all’art.4 del presente Regolamento.
3.3 Inadempienze
Ad integrazione dell’art. 11 dello Statuto, il mancato pagamento della quota associativa comporta un sollecito da parte del Direttivo. Trascorsi trenta giorni dall’invio del sollecito e non ricevuta alcuna risposta, il socio decadrà dalla sua posizione di associato e il suo nome verrà tolto dall’elenco presente nel sito. Sarà possibile una nuova ammissione seguendo l’iter previsto.
Verrà inoltre cancellato dagli elenchi il socio il cui pensiero e atteggiamento non è in linea con i principi teorici e deontologici della F.I.M.
Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare reclamo scritto al Collegio dei Garanti e, nel medesimo termine, al Presidente del Consiglio Direttivo, il quale deve convocare, con le modalità e nei termini ordinari, il Direttivo entro i successivi 30 giorni.
ART. 4 MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ELENCO DEI PROFESSIONISTI F.I.M.
In riferimento e integrando l’art. 9 dello Statuto, ogni socio iscritto, sulla base dei requisiti di accesso, potrà entrare nell’elenco dei soci come:
- musicoterapeuta F.I.M. non certificato;
- musicoterapeuta F.I.M. certificato uni 11592;
- musicoterapeuta F.I.M. certificato uni 11592 – formatore;
- musicoterapeuta F.I.M. certificato uni 11592 – supervisore;
- professionista F.I.M. collaboratore (coterapeuta);
- professionista F.I.M. collaboratore – formatore;
- professionista F.I.M. collaboratore – supervisore.
4.1 Musicoterapeuta F.I.M. non certificato
Requisiti di accesso
I soci che intendono entrare nell’elenco MUSICOTERAPEUTI F.I.M. NON CERTIFICATI devono:
_ avere un Diploma di laurea triennale in ambito musicale (o diploma di vecchio ordinamento) o in alternativa un percorso formale – non formale – informale assimilabile qualitativamente e quantitativamente almeno ad una laurea triennale e alle conoscenze – abilità – competenze (EQF6) acquisite in un percorso formativo attraverso un corso di durata triennale (cfr. norma UNI 11592 sulle Artiterapie);
_ avere un Diploma di un corso di Musicoterapia di 1200 ore, come previsto dalla legge 4/2013;
_ avere almeno due anni di esperienza lavorativa nel campo della Musicoterapia;
_ essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale;
_ avere svolto la formazione in “Musicoterapia umanistica” modello “Giulia Cremaschi Trovesi”, per un totale di 96 ore, equamente distribuite nelle diverse aree tematiche che caratterizzano i fondamenti della F.I.M. stessa;
_ avere svolto almeno una supervisione individuale e una collettiva.
Requisiti di mantenimento
Per poter mantenere la propria posizione in qualità di musicoterapeuta non certificato deve:
_ essere in regola con il pagamento annuale della quota associativa F.I.M., entro il 31 gennaio di ogni anno;
_ essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale;
_ essere in regola con la formazione permanente F.I.M.: il professionista dovrà frequentare nel corso di un triennio almeno 48 ore di formazione (di cui almeno una parte con formatori F.I.M.), 3 ore di supervisione collettiva e una supervisione personale ogni tre anni, con uno dei supervisori F.I.M.
È possibile frequentare altri seminari di carattere musicoterapico, musicologico, educativo, psicologico, di formazione personale purché attinenti ai campi d’applicazione della musicoterapia. È consigliabile frequentarli presso enti patrocinati dalla F.I.M., quali:
- A.P.M.M. “Giulia Cremaschi Trovesi”, Bergamo;
- L’Indaco, Atelier di ricerca musicale ed espressiva, Reggio Emilia;
- Aleph (ente di formazione e ricerca che promuove lo studio e la diffusione di modelli di comunicazione efficace);
- altri enti riconosciuti dalla F.I.M. e sottoposti a validazione della Commissione Scientifica.
La formazione e la supervisione vanno effettuate in presenza. Tuttavia, è consentita la partecipazione online per un massimo del 20% delle ore di formazione e due incontri di supervisione.
L’inserimento nell’elenco dei soci MUSICOTERAPEUTI F.I.M. NON CERTIFICATI avverrà dopo aver sostenuto un colloquio con il Direttivo, durante il quale il candidato presenterà un proprio lavoro in cui verrà valutata la conformità ai principi fondanti della musicoterapia umanistica.
Il percorso di formazione triennale va documentato attraverso l’apposito modulo di autocertificazione di formazione permanente da inviare al Direttivo all’atto di rinnovo della quota associativa annuale. In caso di necessità potranno essere richiesti, dagli organismi direttivi, gli attestati di partecipazione ai seminari e agli incontri di supervisione in fotocopia.
Coloro che non documenteranno la formazione permanente quale requisito di mantenimento all’elenco MUSICOTERAPEUTI F.I.M. NON CERTIFICATI, rimarranno iscritti soltanto in qualità di soci ordinari (solo a seguito del pagamento annuale della quota associativa).
4.2 Musicoterapeuta F.I.M. certificato uni 11592
Requisiti di accesso
I professionisti che intendono entrare nell’elenco MUSICOTERAPEUTI F.I.M. CERTIFICATI devono:
_ avere un Diploma di Laurea Triennale in ambito musicale (o diploma di vecchio ordinamento) o in alternativa un percorso formale – non formale – informale assimilabile qualitativamente e quantitativamente almeno ad una laurea triennale e alle conoscenze – abilità – competenze (EQF6) acquisite in un percorso formativo attraverso un corso di durata triennale (cfr. Norma UNI 11592 sulle Artiterapie);
_ avere un Diploma di un corso di Musicoterapia di 1200 ore, come previsto dalla legge 4/2013;
_ avere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel campo della Musicoterapia;
_ aver superato l’esame e ottenuto la certificazione di conformità in base alla legge 4/2013 e alla Norma UNI 11592 sulle Artiterapie, pubblicata nell’ottobre 2015.
Per richiedere il passaggio da MUSICOTERAPEUTA NON CERTIFICATO a MUSICOTERAPEUTA CERTIFICATO è necessario fare domanda al Direttivo che verifica il possesso dei requisiti sopra richiesti e il percorso formativo personale.
Requisiti di mantenimento
Il professionista, per poter mantenere la propria posizione in qualità di Musicoterapeuta Certificato, deve:
_ rinnovare annualmente la certificazione presso l’ente certificatore, in conformità alla norma tecnica UNI 11592 sulle Artiterapie (pagando la quota annuale all’ente certificatore e documentando l’aggiornamento permanente);
_ essere in regola con il pagamento annuale della quota associativa F.I.M., entro il 31 gennaio di ogni anno;
_ essere in possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale;
_ essere in regola con la formazione permanente F.I.M.: il professionista dovrà frequentare, nel corso di un triennio, 75 ore di formazione (di cui almeno una parte con formatori F.I.M.), 3 ore di supervisione collettiva e una supervisione personale ogni tre anni con uno dei supervisori F.I.M.
È possibile frequentare altri seminari di carattere musicoterapico, musicologico, educativo, psicologico e di formazione personale purché attinenti ai campi d’applicazione della musicoterapia. È consigliabile frequentare i suddetti seminari presso enti patrocinati dalla F.I.M., quali:
- A.P.M.M. “Giulia Cremaschi Trovesi”, Bergamo;
- L’Indaco, Atelier di ricerca musicale ed espressiva, Reggio Emilia;
- gruppi regionali F.I.M.;
- Aleph (ente di formazione e ricerca che promuove lo studio e la diffusione di modelli di comunicazione efficace);
- altri enti riconosciuti dalla F.I.M. e sottoposti a validazione della Commissione Scientifica.
La formazione e la supervisione sono previsti in presenza. Tuttavia, è consentito un massimo del 20% delle ore e due incontri di supervisione online.
Il percorso di formazione triennale va documentato attraverso l’apposito modulo di autocertificazione di formazione permanente da inviare al Direttivo all’atto di rinnovo della quota associativa annuale. In caso di necessità potranno essere richiesti, dagli organismi direttivi, gli attestati di partecipazione ai seminari e agli incontri di supervisione in fotocopia.
Coloro che non documenteranno la formazione permanente quale requisito per il mantenimento all’elenco MUSICOTERAPEUTI F.I.M. CERTIFICATI, rimarranno iscritti soltanto in qualità di soci ordinari (solo a seguito del pagamento annuale della quota associativa).
4.3 Musicoterapeuta F.I.M. certificato uni 11592 – formatore
Il MUSICOTERAPEUTA F.I.M. CERTIFICATO, proseguendo nella formazione, nello studio e nella ricerca, può diventare Formatore F.I.M. (“studioso in Musicoterapia Umanistica”).
I Formatori, “Studiosi in Musicoterapia Umanistica”, possiedono conoscenze, abilità, competenze utili per condurre seminari, corsi di aggiornamento in musicoterapia, docenze nelle scuole di musicoterapia e per valutare conoscenze, abilità, competenze degli studenti.
Requisiti di accesso
I Formatori oltre ad adempiere agli obblighi dei MUSICOTERAPEUTI F.I.M. CERTIFICATI UNI 11592 (vedi Art. 4.2) devono:
_ aver effettuato n. 96 ore distribuite come assistenza all’interno del corso di musicoterapia, compresa la settimana estiva (obbligatoria), e i seminari FIM, e inviare una relazione rispetto al lavoro svolto al termine di ogni incontro, che verrà discussa in sede di supervisione;
_ aver effettuato esperienze di conduzione di gruppo;
_ aver svolto almeno due supervisioni individuali sul lavoro di conduzione di gruppo, di cui al punto precedente;
_ sostenere e superare un colloquio con i formatori F.I.M. in cui verranno valutate le competenze ritenute necessarie per essere considerato formatore F.I.M. La decisione della commissione esaminatrice è inappellabile.
Requisiti di mantenimento
Il Formatore per poter mantenere la propria posizione deve:
_ adempiere agli obblighi del musicoterapeuta certificato (vedi Art. 4.2);
_ rendersi disponibile durante gli incontri di musicoterapia come corresponsabile;
_ dimostrare continuità e partecipazione nel percorso di ricerca e di studio;
_ proseguire con la supervisione per formatori.
Il Formatore che non adempie a questi incarichi verrà temporaneamente sospeso dall’incarico.
4.4 Musicoterapeuta F.I.M. certificato uni 11592 – supervisore
Il MUSICOTERAPEUTA F.I.M. CERTIFICATO – FORMATORE, proseguendo nella formazione, può diventare SUPERVISORE.
I supervisori sono preparati a tenere docenze nelle scuole di musicoterapia, corsi di aggiornamento in musicoterapia, a valutare la formazione degli studenti e dei musicoterapeuti, a condurre supervisioni per i musicoterapeuti.
Requisiti di accesso
Per chiedere il passaggio a MUSICOTERAPEUTA F.I.M. CERTIFICATO UNI – SUPERVISORE, oltre ad adempiere agli obblighi del “musicoterapeuta certificato – formatore”, occorre aver effettuato 24 ore di assistenza alle supervisioni.
Requisiti di mantenimento
Il professionista, per poter mantenere la propria posizione all’interno dell’elenco MUSICOTERAPEUTA F.I.M. CERTIFICATO UNI – SUPERVISORE, deve:
_ adempiere agli obblighi dei musicoterapeuti certificati formatori (vedi Art. 4.3);
_ rendersi disponibile ad effettuare gli incontri di supervisione;
_ dimostrare continuità e partecipazione nel percorso di ricerca e di studio, anche tenendo seminari in qualità di docente;
_ frequentare gli incontri di supervisione con il caposcuola in qualità di assistente.
4.5 Professionista F.I.M. collaboratore (coterapeuta)
Requisiti di accesso
I soci ordinari possono essere qualificati come PROFESSIONISTI F.I.M. COLLABORATORI se hanno i seguenti requisiti:
_ Laurea di 1° o 2° livello, propedeutica ai compiti dei professionisti collaboratori (facoltà umanistiche, pedagogiche, ecc.);
_ essere in regola con la formazione prevista dal proprio ordine professionale, (se esistente) o dalle associazioni professionali a cui sia iscritto;
_ aver compiuto un percorso di formazione specialistica relativamente alla metodologia denominata “Relazione Circolare” che ha come caposcuola la Dott.ssa Simona Colpani.
Requisiti di mantenimento
Il professionista, per poter mantenere la propria posizione all’interno dell’elenco PROFESSIONISTI F.I.M. COLLABORATORI, deve essere in regola con la formazione prevista dal proprio ordine professionale (se esistente) o dalle associazioni professionali cui sia iscritto e mantenere un aggiornamento costante nella formazione F.I.M.
4.6 Professionista F.I.M collaboratore – formatore
Il socio PROFESSIONISTA COLLABORATORE, proseguendo nella formazione, può diventare Formatore. I professionisti collaboratori formatori sono preparati a tenere docenze nelle scuole di musicoterapia, nei corsi di aggiornamento in musicoterapia e a valutare le conoscenze, abilità, competenze degli studenti, dei professionisti collaboratori e dei musicoterapeuti.
Requisiti di accesso e di mantenimento
I PROFESSIONISTI F.I.M. COLLABORATORI – FORMATORI devono:
_ essere iscritti all’elenco soci ordinari come collaboratori;
_ aver effettuato n. 96 ore di presenza e/o assistenza durante i seminari di formazione F.I.M.;
_ aver apportato elementi di riflessione utili alla ricerca e allo studio continuo in musicoterapia, data la variabilità delle possibili professionalità.
Spetta al Direttivo nominare il socio professionista formatore.
4.7 Professionista F.I.M. collaboratore – supervisore
Il socio PROFESSIONISTA F.I.M. COLLABORATORE – FORMATORE, proseguendo nella formazione, può diventare Supervisore.
I Supervisori sono preparati a tenere docenze nelle Scuole di musicoterapia, corsi di aggiornamento in musicoterapia e valutare le conoscenze, abilità, competenze degli studenti, dei professionisti collaboratori e musicoterapeuti.
Diventa Supervisore il professionista di comprovata validità e competenza.
Requisiti di accesso e di mantenimento
I PROFESSIONISTI F.I.M. COLLABORATORI – SUPERVISORI devono:
_ essere iscritti all’elenco soci ordinari come formatori;
_ aver effettuato n. 96 ore presenza e/o assistenza durante i seminari di formazione F.I.M.;
_ aver effettuato attività di supervisione personale e aver apportato elementi di riflessione utili alla ricerca e allo studio continuo in musicoterapia;
_ dimostrare continuità e partecipazione nel percorso di ricerca e di studio della F.I.M.;
_ rendersi disponibili ad effettuare gli incontri di supervisione;
_ sostenere e superare un colloquio con i formatori F.I.M. in cui verranno valutate le competenze ritenute necessarie per essere considerato formatore F.I.M.
Spetta al Direttivo nominare il socio professionista supervisore.
ART. 5 PRESIDENTE ONORARIO
Il Presidente Onorario dell’Associazione è nominato dall’assemblea dei soci ed è solo colui o colei che si è distinto per eccellenti meriti nello studio e nella promozione della musicoterapia.
Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente Onorario specifiche funzioni, deleghe ed incarichi, con correlati poteri di rappresentanza legale dell’ente.
Il Presidente Onorario partecipa a tutte le attività del Consiglio Direttivo con pieno diritto di parola e voto ed è considerato nei relativi quorum in aggiunta ai membri del Consiglio in carica.
ART. 6 DISPOSIZIONI PER I TIROCINANTI
Ogni musicoterapeuta certificato F.I.M. può accogliere tirocinanti.
Ogni tirocinante è tenuto a stendere una relazione da presentare al musicoterapeuta dopo ogni incontro, così da poter orientare lo sguardo di chi ha una formazione anche diversa da quella umanistica.
È caldeggiata la frequenza di almeno un seminario tematico sulla Musicoterapia Umanistica tenuto da formatori F.I.M., da farsi prima, durante o dopo il tirocinio.
ART. 7 STRUTTURA ORGANIZZATIVA E TECNICO-SCIENTIFICA
7.1 Il Direttivo
Ad integrazione di quanto indicato e chiarito nello Statuto, a proposito delle strutture e dei compiti degli organismi deliberativi e delle cariche sociali, si stabilisce che il Direttivo, nucleo di riferimento di qualsiasi attività dell’associazione e per tutti i soci, sarà composto, per almeno i 2/3, da soci musicoterapeuti certificati.
7.2 Commissione scientifica: compiti della struttura tecnico-scientifica della F.I.M.
La Commissione scientifica ha funzione consultiva generale in ordine all’attività tecnica, artistico-scientifica della F.I.M. e a tale fine esprime pareri in merito alle questioni sottoposte dai soci e dal Consiglio Direttivo.
La Commissione scientifica ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari, al fine di valorizzare le iniziative della F.I.M.
Svolge, inoltre, le seguenti funzioni propositive e consultive:
_ presenta al Consiglio Direttivo osservazioni e proposte relative all’attività artistico-scientifica della F.I.M. al fine di assicurare la qualità tecnico-scientifica dei servizi prestati e promuovere l’attuazione di progetti di ricerca e di intervento a carattere artistico-scientifico negli ambiti di pertinenza dell’associazione;
_ raccoglie proposte progettuali e propone al Consiglio Direttivo l’organizzazione di attività per la formazione e l’aggiornamento dei soci;
_ promuove la divulgazione della conoscenza artistico-scientifica e lo scambio con l’esterno proponendo al Consiglio Direttivo l’adozione delle opportune iniziative;
_ propone al Consiglio Direttivo eventuali integrazioni al protocollo di richiesta per i nuovi soci e del percorso formativo inerente l’elenco certificati F.I.M.;
_ controlla e valuta che i soci siano in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento per svolgere attività musicoterapica.
ART. 8 COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti (Probiviri) ha il compito di risolvere eventuali controversie fra i soci, come indicato in Statuto.
ART. 9 RICHIESTA DI PATROCINIO
9.1 Criteri
La F.I.M. può concedere il patrocinio per manifestazioni ed iniziative a livello nazionale o internazionale di particolare rilievo musicoterapico, promosse da persone (soci F.I.M. e non), Associazioni, enti pubblici o privati.
Il patrocinio deve essere formalmente richiesto dal soggetto organizzatore al Consiglio Direttivo della F.I.M. con congruo anticipo (60 giorni prima) rispetto alla data di inizio dell’evento o della manifestazione.
Il patrocinio ottenuto dalla F.I.M. deve essere adeguatamente pubblicizzato attraverso gli stessi mezzi con cui si pubblicizza l’evento e la manifestazione.
9.2 Procedimento
Il soggetto responsabile dell’iniziativa, per la quale si intende ottenere il patrocinio, è tenuto a farne domanda scritta, attraverso la compilazione del modulo predisposto dalla F.I.M. stessa.
La F.I.M. può chiedere al soggetto richiedente di integrare la domanda con le comunicazioni e i documenti ritenuti necessari.
La F.I.M., entro 30 giorni dal ricevimento del materiale, invierà comunicazione – via posta elettronica – sul parere favorevole o contrario rispetto alla concessione del patrocinio. In caso affermativo, inoltrerà le indicazioni per regolarizzare la richiesta e il logo F.I.M. da apporre sulle comunicazioni che pubblicizzano l’evento.
via Rosciano, 15 – Ponteranica 24010 (BG)
tel./fax +39 035 570658
e-mail fim@musicoterapia.it
C.F. 95099360166
P.I. 04194470169
IBAN IT77N0335901600100000017467
SPORTELLO PER IL CONSUMATORE
ai sensi dell’art. 2, comma 4, legge n. 4/2013
PRIVACY



