STATUTO

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ART. 1. – DENOMINAZIONE 
È costituita l’Associazione aconfessionale e apartitica denominata
“FEDERAZIONE ITALIANA MUSICOTERAPEUTI”, in breve “F.I.M.”.

ART. 2. – SEDE 
L’associazione ha sede in Ponteranica (BG), in via Rosciano n. 15.
Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede dell’Associazione in altro Comune ed istituire sedi o strutture operative in altri Comuni della Regione Lombardia.

ART. 3. – SCOPO
Esclusa ogni finalità di lucro e mirando all’approfondimento dello studio e della ricerca applicati alla musicoterapia, la F.I.M. ha per scopo:
– la valorizzazione e la divulgazione del modello teorico elaborato dalla prof.ssa Giulia Cremaschi Trovesi;
– la formazione e l’aggiornamento del musicoterapeuta;
– l’individuazione e lo studio degli aspetti culturali, artistici, pedagogici e scientifici che concorrono alla formazione personale e professionale del musicoterapeuta;
– la predisposizione di un codice deontologico cui deve attenersi il musicoterapeuta e la predisposizione e l’aggiornamento di linee guida operative.
Per il conseguimento dei suoi scopi, la F.I.M.:
– promuove e organizza seminari, convegni, conferenze, corsi di formazione professionale e culturale, corsi di aggiornamento, corsi di perfezionamento strumentale, manifestazioni culturali ed ogni altra iniziativa artistico/musicale connessa alle finalità statutarie;
– cura attività di ricerca, di sperimentazione ed editoriali;
– presta consulenza scientifica;
– collabora con Istituti, Enti Pubblici e privati e con qualsiasi soggetto interessato alle iniziative promosse;
– organizza, realizza, produce, edita e divulga pubblicazioni, utilizzando i mezzi e le modalità comunicative a disposizione.
L’Associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa, collegata, affine o assimilata a quelle sopra elencate, nonché concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, finanziaria, assicurativa necessarie ed utili al conseguimento degli scopi associativi, nonché assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in enti e/o imprese che svolgano attività analoghe e/o accessorie all’attività associativa; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi consortili, consolidare e sviluppare l’associazionismo, operando direttamente ed indirettamente anche in collaborazione con enti pubblici e privati, enti locali, regioni e Stato. 
L’Associazione potrà, nei limiti e nel rispetto delle norme in materia, richiedere contributi e finanziamenti a qualsiasi ente, pubblico e privato, italiano ed estero. 
È fatto divieto di svolgere attività diversa da quella indicata, salvo attività ad essa connesse o strumentali.
Tutte le prestazioni, i servizi e le attività dell’Associazione potranno essere forniti tanto in favore degli Associati quanto in favore di terzi non associati.
Per l’esecuzione delle prestazioni, dei servizi e delle attvità rientranti nel proprio scopo, l’Associazione potrà avvalersi dell’opera degli Associati e di terzi non associati. 
Nel perseguimento dei propri scopi, le attività formative riconosciute dall’Associazione sono unicamente quelle svolte da Enti o persone in linea con il modello teorico elaborato dalla prof.ssa Giulia Cremaschi Trovesi ed in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento interno.

ART. 4. – DURATA
L’Associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento anche volontario deliberato dall’assemblea con le maggioranze di cui in seguito.

ART. 5. – PATRIMONIO E ENTRATE 
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti accettati nei modi di legge che siano espressamente destinati ad integrare il patrimonio dell’Associazione.
Le entrate per il funzionamento e per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Associazione sono costituiti dai seguenti cespiti:
– le quote associative e/o i contributi che il Consiglio Direttivo richiederà agli associati nella misura che annualmente verrà stabilita dall’Assemblea ordinaria in relazione alle esigenze finanziarie conseguenti ai programmi operativi dell’Associazione;
– donazioni, legati e lasciati testamentari pervenuti all’Associazione e accettati nei modi di legge, non espressamente destinati a patrimonio;
– i contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di Enti e/o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati a singole iniziative o a sostegno di singoli programmi rientranti negli scopi statutari;
– i contributi dell’Unione Europea e di altri organismi inter-nazionali;
– erogazioni liberali degli associati e di terzi non espressa-mente destinati a patrimonio;
– le entrate rivenienti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell’Associazione;
– il ricavato delle prestazioni di formazione, perfezionamento, aggiornamento o comunque rientranti nello scopo dell’ente;
– il ricavato riveniente dall’organizzazione di manifestazioni di formazione, perfezionamento, aggiornamento o comunque rientranti nello scopo dell’ente o partecipazione ad esse;
– le rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
– ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. 
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in via indiretta.
Gli eventuali residui attivi risultanti al termine di ogni esercizio verranno destinati alle iniziative dell’Associazione per l’esercizio successivo.

ART. 6. – QUOTA ASSOCIATIVA 
La quota associativa a carico degli Associati è fissata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
Essa è annuale; non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato. 
Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività organizzativo. 
Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cari-che sociali.

ART. 7. – ESERCIZI ASSOCIATIVI E RENDICONTO FINANZIARIO
Ogni esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. 
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea ordinaria, per l’approvazione da parte della medesima:
– la relazione delle attività;
– il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio tra-scorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti;
– il preventivo per l’esercizio in corso.

ART. 8. – UTILI E AVANZI DI GESTIONE 
Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 9. – ASSOCIATI 
Possono far parte della F.I.M., quali Associati, le persone fisiche maggiorenni, gli enti che condividono gli scopi associativi e culturali della F.I.M. e che non hanno riportato, né hanno pendenti, procedimenti o condanne penali.
Possono far parte dell’Associazione, quali associati:
– i musicoterapeuti e gli allievi di corsi di musicoterapia che seguono un percorso di studi e di formazione coerente con gli intendimenti della F.I.M.;
– i professionisti che favoriscono gli studi e l’applicazione della musicoterapia, impegnati nello studio e nella ricerca in ambito musicoterapico e che condividono gli orientamenti generali della F.I.M., impegnandosi a partecipare attivamente alla vita associativa;
– tutti coloro che sostengono e condividono le attività e le finalità dell’Associazione;
– le associazioni, i gruppi, le organizzazioni, i centri di studio di musicoterapia, le scuole di musica, le cooperative e le organizzazioni, anche straniere, che prevedano lo svolgi-mento di attività e/o di studi in musicoterapia.
L’ammissione alla F.I.M. è subordinata alla accettazione, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata dall’interessato. 
E’ espressamente escluso l’ingresso nell’associazione a termine.
I presupposti per l’ammissione e la regolamentazione della relativa procedura sono stabiliti nel Regolamento interno.
L’ammissione ad associato e la cessazione da tale qualità risultano da un apposito registro tenuto a cura del Tesoriere.

ART. 10. – DIRITTI ED OBBLIGHI 
Gli associati avranno diritto di partecipare alle decisioni di indirizzo dell’associazione, da assumersi in sede assembleare, e di usufruire dei servizi e delle iniziative forniti dalla F.I.M. nell’ambito della propria attività.
È obbligo degli associati di versare la quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione, prestare la propria attività nello svolgimento dei compiti stabiliti, rispettare le norme del presente Statuto, del codice deontologico, del Regolamento interno e le deliberazioni assunte dagli organi sociali.

ART. 11. – CESSAZIONE DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde per morte, per recesso volontario, o per esclusione. 
Cause di esclusione sono:
– la morosità;
– la perdita dei requisiti per l’ingresso;
– il compimento di atti che costituiscono rilevante violazione degli obblighi statutari e/o del del Codice deontologico e/o del Regolamento interno.
L’esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato. Peraltro, il mancato rinnovo del versamento della quota associativa costituisce causa di esclusione automatica, che non richiede il compimento di alcun ulteriore atto o provvedimento.
Avverso la decisione di esclusione è ammesso il reclamo avanti il Collegio dei Garanti ovvero, ove questo non sia istituito, avanti l’Assemblea degli Associati, che decide nella prima seduta utile.
La procedura di esclusione e reclamo è stabilita nel Regola-mento interno.

ART. 12. – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea degli Associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente.
Possono inoltre essere istituiti, qualora ne faccia richiesta almeno un quinto degli associati:
– il Presidente Onorario;
– il Revisore/Collegio dei Revisori;
– il Collegio dei Garanti.

ART. 13. – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 
Gli associati sono convocati in assemblea almeno una volta all’anno, presso la sede dell’Associazione ovvero altrove, purché in Italia, previa convocazione a cura del Consiglio Direttivo tramite qualsiasi mezzo che fornisca prova di ricezione (ad esempio, posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R) da inviare a tutti gli Associati, ai componenti del Consiglio Direttivo nonché al Presidente Onorario, ove nominato, almeno otto giorni prima dell’adunanza, con indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea entro trenta giorni, qualora almeno un terzo degli associati ne faccia richiesta, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria:
– nomina i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori, del Collegio dei Garanti nonché il Presidente Onorario;
– approva le iniziative e i programmi di iniziative proposti dal Consiglio Direttivo e gli indirizzi e le direttive genera-li dell’Associazione;
– approva il bilancio di previsione, la relazione sulle attività, il rendiconto economico consuntivo dell’anno precedente ed ogni altro documento o atto di natura contabile;
– approva annualmente l’importo della quota associativa e di eventuali altri contributi a carico degli associati, in relazione alle necessità economiche dell’Associazione, proposti dal Consiglio Direttivo;
– delibera la destinazione di eventuali fondi economici residui a favore di attività dell’Associazione;
– approva il Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e/o su indicazione degli associati;
– approva il Codice deontologico predisposto dal Consiglio Direttivo e/o su indicazione degli associati.
L’assemblea straordinaria:
– delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
– delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, in conformità al presente statuto ed alla legge.
L’assemblea delibera infine su tutto quant’altro ad essa de-mandato per legge o per statuto. 
Le assemblee straordinarie debbono essere verbalizzate con atto notarile.

ART. 14. – DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione. 
Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, che non sia membro del Consiglio Direttivo, convenendosi che ogni rappresentante non può avere più di quattro deleghe. 
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le responsabilità degli componenti del Consiglio Direttivo, questi ultimi non hanno diritto a voto.

ART. 15. – PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; in assenza anche di quest’ultimo l’assemblea designerà il Presidente fra gli associati presenti.
Il Presidente dell’assemblea nomina un Segretario. 
Spetta al Presidente dell’assemblea di constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’assemblea. 
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 16. – MAGGIORANZE ASSEMBLEARI
Assemblee ordinarie
Le assemblee ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associa-ti aventi diritto di voto. 
Le assemblee in seconda convocazione potranno tenersi il giorno successivo e saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. 
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Assemblee straordinarie
Le assemblee straordinarie sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti de-gli associati aventi diritto al voto.
Le assemblee in seconda convocazione potranno tenersi il giorno successivo e saranno valide con la presenza di almeno la metà degli associati. 
Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Sono fatti salvi eventuali diversi quorum previsti dalla Legge.

ART. 17. – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, nomina-ti dall’Assemblea tra gli associati.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive.
Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà a sostituirli cooptando altri associati fino alla successiva assemblea, che convaliderà la cooptazione o nominerà altri in luogo dei cooptati.

ART. 18 – ORGANI DEL CONSIGLIO 
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea degli Associati.

ART. 19. – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della associazione o altrove, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno quando ne facciano richiesta scritta almeno due dei suoi membri.
II Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta all’anno per la redazione del rendiconto preventivo e consuntivo, economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
La convocazione avverrà tramite qualsiasi mezzo che fornisca prova di ricezione (ad esempio, posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R) da inviare a tutti i membri, almeno cinque giorni prima dell’adunanza, con indicazione de-gli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. 
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il contenuto delle riunioni è verbalizzato a cura del Segreta-rio e i verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 20. – POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo provvede, in conformità delle leggi e dello statuto, all’amministrazione dell’Associazione compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all’Assemblea degli associati.
Il Consiglio Direttivo ha inoltre i seguenti compiti:
– predisporre il Regolamento interno recante le norme per il funzionamento dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– predisporre il Codice deontologico da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– proporre all’Assemblea le iniziative e i programmi dell’Associazione ed elaborare gli indirizzi e le direttive generali della Associazione;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promovendone e coordinandone l’attività;
– autorizza gli impegni e l’effettuazione di spese dell’Associazione, determinando, nel caso, i parametri ed i criteri di retribuzione delle prestazioni formative svolte dagli Associa-ti o da terzi;
– predisporre il bilancio di previsione, la relazione sulle attività ed il rendiconto economico consuntivo dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
– propone all’Assemblea l’importo della quota associativa e di eventuali altri contributi a carico degli associati, in relazione alle necessità economiche dell’Associazione;
– assumere il personale;
– eleggere il Presidente e Vicepresidente;
– nominare il Segretario ed il Tesoriere;
– accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Associati;
– deliberare l’esclusione degli associati;
– ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente e/o dal Vice presi-dente per motivi di necessità e di urgenza.

ART. 21 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell’Associazione.
Il Presidente – ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente – rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. 
Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio direttivo. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o dal componente del comitato più anziano di età.

ART. 22. – PRESIDENTE ONORARIO
L’Assemblea degli associati può nominare Presidente Onorario dell’Associazione solo colui o colei che si sia distinto per eccellenti meriti nello studio e nella promozione della musicoterapia.
Il Consiglio Direttivo può attribuire al Presidente Onorario specifiche funzioni, deleghe ed incarichi, con correlati poteri di rappresentanza legale dell’ente.
Il Presidente Onorario partecipa a tutte le attività del Consiglio Direttivo con pieno diritto di parola e voto ed è considerato nei relativi quorum in aggiunta ai membri del Consiglio in carica.

ART. 23. – SEGRETARIO 
Il Segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
– provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro degli associati;
– provvede al disbrigo della corrispondenza;
– è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali e delle riunioni degli organi collegiali: Assemblea, Consiglio, Collegio dei Garanti;
– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
– ove non sia nominato un Tesoriere, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento della spese in conformità alla decisioni del Consiglio Direttivo;
– è a capo del personale.

ART. 24. – REVISORE/COLLEGIO DEI REVISORI 
L’assemblea può eleggere un Revisore o un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da due a cinque membri, nominati anche tra i non associati, con il compito di curare e controlla-re la gestione economico-finanziaria dell’Associazione.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione ai bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente Onorario e di membro del Collegio dei Garanti .

ART. 25. – COLLEGIO DEI GARANTI
Il Collegio dei Garanti (Probiviri) si compone di tre membri, eletti dall’Assemblea degli Associati anche fra i non Associa-ti e si rinnova in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo.
Spetta al Collegio dei Garanti dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti all’Associazione. I Probiviri giudicheranno secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 26. – GRATUITÀ E DURATA DELLE CARICHE 

Tutte le cariche sociali sono gratuite. 
Fatta eccezione per la carica di Presidente Onorario (per la quale l’assemblea può prevedere una durata diversa), le cari-che hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate per non più di tre volte consecutive.
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 27. – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ai sensi di Legge dall’Assemblea degli Associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. 
In tale evenienza, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto a fini di utilità sociale ad altra organizzazione avente analoga attività/finalità.
Il patrimonio non potrà essere, in alcun modo, distribuito tra gli associati.

ART. 28. – REMISSIONE A COLLEGIO DEI GARANTI
Le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l’Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Garanti, che giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile. 
Ove alla data di instaurazione della lite il Collegio dei Garanti non sia costituito, la controversia sarà devoluta alla giurisdizione ordinaria.

ART. 29. – RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e/o dal Regolamento interno si fa riferimento alle norme del codice ci-vile e alle leggi in materia.

VERBALE ASS. ASSOC. FIM

CONTATTI
F.I.M. Federazione Italiana Musicoterapeuti
via Rosciano, 15 – Ponteranica 24010 (BG)
tel./fax +39 035 570658
e-mail fim@musicoterapia.it
C.F. 95099360166
P.I. 04194470169
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