Norme del Codice Deontologico

Norme di etica per l’Esercizio della Professione di Musicoterapeuta.

PRINCIPI E NORME GENERALI


Art. 1
Le norme deontologiche si applicano a tutti i musicoterapeuti, musicoterapisti e candidati iscritti al registro professionale della F.I.M. sia nella loro attività, sia nei rapporti reciproci con l’utenza e con i datori di lavoro.

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Art. 2
Il musicoterapeuta deve ispirare la propria condotta all’osservanza della dignità, decoro e correttezza, principi che il Registro Professionale della F.I.M. garantisce attraverso il controllo della preparazione musicale – artistico – professionale e della formazione professionale dei suoi iscritti, titoli questi indispensabili al fine di una corretta applicazione della musicoterapia e di una proficua collaborazione con colleghi e con professionisti delle équipe medico – socio – psico – pedagogiche.

Art. 3
Il musicoterapeuta deve sentire come responsabilità l’impegno di contribuire alla crescita e all’organizzazione della professione, anche attraverso la sua presenza nella F.I.M.

Art. 4 
È dovere del musicoterapeuta tenere aggiornata la propria preparazione professionale, accrescendo le conoscenze e le abilità, e prendersi cura della propria formazione. Il musicoterapeuta s’impegna a porre in atto le proprie esperienze ed abilità in piena autonomia, nel rispetto degli obiettivi della professione, anche attraverso scambi e confronti di esperienze con i colleghi e all’interno della Federazione.

Art. 5
Il musicoterapeuta è tenuto all’osservanza del segreto professionale. Ogni socio deve avere cura del materiale riferibile all’utenza, evitando operazioni che non salvaguardino la privacy. Ogni operatore deve porre la massima attenzione ad inviare relazioni o altra documentazione soltanto per posta raccomandata, evitando fax o altri tipi di invii che non rispondano a principi di discrezione.

RAPPORTI CON L’ALBO

Art. 6
È dovere di ogni iscritto al Registro Professionale della F.I.M. di fornire documentazione e chiarimenti eventualmente richiesti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7
Ove sorgano dubbi di natura deontologica, è obbligo consultare il Consiglio Direttivo.

RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art.8
Nei rapporti con i colleghi, il Musicoterapeuta deve sempre ispirare il proprio comportamento ai principi di massima lealtà, cordialità e schiettezza. Il Musicoterapeuta agisce con integrità nei riguardi dei colleghi musicoterapeuti e di quelli di altre discipline.

Art. 9
È dovere di ogni musicoterapeuta contattare in fase di osservazione iniziale, ove è possibile, i professionisti con i quali il paziente è o è stato in trattamento.

Art. 10
Il musicoterapeuta non deve offrire servizi professionali ad una persona normalmente seguita da un altro professionista a meno che non avvenga un accordo fra i due professionisti, o la dimissione del paziente da parte del collega.

Art. 11
Il musicoterapeuta non deve recare danno alla reputazione professionale di un collega.

Art. 12
Un musicoterapeuta, chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informare il collega uscente. Nel caso in cui la situazione non fosse chiara, anche dal punto di vista retributivo, si rimetterà la decisione al Consiglio Direttivo.

Art. 13
Il musicoterapeuta, libero professionista o dipendente da Enti Pubblici, chiamato ad esprimere giudizi professionali sull’opera di un collega, deve astenersi da qualificazioni di carattere deontologico, attenendosi a valutazioni oggettive.

Art. 14
Non è consentito ad un musicoterapeuta cercare di sostituirsi ad un collega che sta per assumere un incarico.

RAPPORTI CON L’UTENZA

Art. 15
Il musicoterapeuta rispetta i diritti e la dignità della persona seguita in musicoterapia agendo, in ogni momento, con correttezza e rigore professionale (questo è già implicito nell’art. 2).

Art. 16
Il musicoterapeuta non opera discriminazioni per razza, sesso, credo, colore, nazionalità, età, orientamento sessuale o problema clinico.

Art. 17
Il musicoterapeuta non può prendere in carico un paziente per interesse sessuale, finanziario o per ragioni emotive, né può finalizzare il suo intervento al mero guadagno personale.

Art. 18
Il musicoterapeuta deve offrire sevizi soltanto in un contesto di relazione personale ed un setting che assicuri la sicurezza per sé, per il paziente e per la di lui famiglia nel caso di minori. Il musicoterapeuta aderisce al più alto standard della pratica clinica.

Art. 19
Il musicoterapeuta può usufruire del materiale in suo possesso (audio, video, relazioni scritte), per eventuali pubblicazioni, presentazioni a congressi, convegni o conferenze, soltanto dopo avere ottenuto per iscritto l’assenso firmato dall’utente, dal suo rappresentante legale o, in caso di minori, dai genitori.

Art. 20
Il musicoterapeuta utilizza ogni risorsa professionale a sua disposizione, per migliorare la qualità del trattamento nei confronti dell’utente.

Art. 21
È obbligo nel caso di minori, a maggior motivo negli interventi precoci, che il musicoterapeuta operi in compresenza e con la collaborazione attiva dei genitori. Il musicoterapeuta deve condurre i genitori ad apprezzare e valorizzare il comportamento, gli atteggiamenti, le caratteristiche del figlio all’interno della comunicazione non verbale. Il musicoterapeuta motiva i genitori verso apprendimenti che consentano di far evolvere, nel contesto famigliare e sociale, i percorsi evolutivi in atto durante gi incontri di musicoterapia.

Art. 22
Il musicoterapeuta deve mettere a disposizione dei genitori spazi idonei alla discussione, alle spiegazioni, alle esercitazioni pratiche utili a comprendere il valore della comunicazione intra ed interpersonale.

Art. 23
Il musicoterapeuta deve garantire ai genitori spazi utili per la loro crescita personale, instaurando un dialogo che consenta il superamento di preconcetti e pregiudizi che potrebbero inficiare un buon esito degli interventi.

RAPPORTI CON IL PUBBLICO

Art. 24
Il musicoterapeuta deve fare opera di sensibilizzazione nei confronti della musicoterapia.

Art. 25
Il musicoterapeuta deve rispettare gli standards sociali, legali e morali della comunità nella quale opera.

RAPPORTO CON IL DATORE DI LAVORO

Art. 26
Il musicoterapeuta rispetta le linee di condotta del servizio.

Art. 27
È dovere del professionista informare il committente di eventuali situazioni che possono interferire con la qualità dei servizi di musicoterapia.

PAGAMENTO E REMUNERAZIONE

Art. 28
Il musicoterapeuta può accettare pagamenti soltanto in accordo con gli standards personali.

Art. 29
Il musicoterapeuta non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti che si aggiungano a quelli dovuti dal committente per la prestazione professionale.

RICERCA

Art. 30
Il musicoterapeuta attraverso audio o videoregistrazioni, autorizzate dai clienti, dal rappresentante legale o, nel caso di minori, dai genitori trae analisi utili alla ricerca. Egli NON può sottoporre i propri pazienti a prove od esperimenti. L’operatore in questione è tenuto a proteggere in toto e perseguire il benessere dei soggetti che partecipano alla ricerca in musicoterapia.

Art. 31
Il musicoterapeuta può far analizzare al suo supervisore filmati, anche senza l’autorizzazione preventiva dei genitori, solo ed unicamente se, oggetto della discussione in sede di formazione, non sia il bambino e la sua evoluzione, ma il professionista stesso con le sue emozioni, i suoi vissuti nei confronti del paziente.

Art. 32
Il musicoterapeuta ha l’obbligo di riportare i dati della ricerca in modo accurato e preciso al fine di evitare interpretazioni ingannevoli. La partecipazione dei soggetti alla ricerca è volontaria. Ai soggetti ed al gruppo di controllo vanno spiegati i percorsi e tutti i potenziali rischi e benefici possibili che potrebbero derivare dalla partecipazione allo studio. Il soggetto è libero di ritirarsi dallo studio in ogni momento. Deve essere conservata nei confronti del soggetto la riservatezza nel riportare i dati della ricerca. Nella pubblicazione o presentazione professionale, il musicoterapeuta dovrebbe assegnare un credito, in proporzione al contributo apportato, a coloro i quali abbiano collaborato al lavoro.

RESPONSABILITÀ DEL SUPERVISORE

Art. 33
Il musicoterapeuta formatore e supervisore mantiene costanti aggiornamenti nella sua preparazione.

Art. 34
Il musicoterapeuta formatore e supervisore valuta l’apprendimento e le abilità degli studenti. Egli identifica gli studenti le cui caratteristiche personali non sono in accordo con la professione di musicoterapeuta. L’educatore/supervisore non intraprende terapia con uno studente con vari problemi, ma lo indirizza a professionisti idonei a questo compito.

Art. 35
Il musicoterapeuta formatore e supervisore provvede per un adeguato feedback e la necessaria supervisione per una formazione professionale competente.

Art. 36
Il musicoterapeuta formatore e supervisore non assegna responsabilità a persone non ancora qualificate, senza un’adeguata supervisione.

Art. 37
Il musicoterapeuta formatore e supervisore conserva riservatezza riguardo ai progressi o al fallimento nel progredire di uno studente, discutendo soltanto con le persone qualificate all’interno di istituzioni accademiche.

Art. 38
Il musicoterapeuta supervisore è soggetto al segreto professionale rispetto agli eventi personali dei pazienti, di cui viene a conoscenza durante il suo lavoro di formazione.

APPLICAZIONE DEL CODICE

1. In caso di violazione al codice, spetta al Consiglio Direttivo la podestà di stabilire una sanzione adeguata e proporzionata alla gravità dei fatti, dopo avere preso in esame le specifiche circostanze soggettive ed oggettive che hanno concorso a determinare l’infrazione.

2. Il professionista, intenzionato a promuovere un’azione disciplinare nei confronti di un collega, deve presentare al Consiglio Direttivo una relazione dettagliata sulla presunta violazione e sulle motivazioni dell’azione intrapresa.
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CONTATTI
F.I.M. Federazione Italiana Musicoterapeuti
via Rosciano, 15 – Ponteranica 24010 (BG)
tel./fax +39 035 570658
e-mail fim@musicoterapia.it
C.F. 95099360166
P.I. 04194470169
IBAN IT77N0335901600100000017467
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